IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n.
6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, che  prevede  che  le
modalita'  tecniche  e  la  ripartizione  delle  spese  connesse alla
realizzazione di collegamenti telematici tra comuni ed organismi  che
esercitano  attivita'  di  prelievo  contributivo e fiscale o erogano
servizi di  pubblica  utilita'  vengano  stabilite  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati
e l'Associazione nazionale comuni d'Italia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  605,  cosi'  come  sostituito  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica 2 novembre  1976,  n.  784,  e  successive  modificazioni,
concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice
fiscale dei contribuenti;
  Considerata   la   necessita'   che   i   rapporti   tra  pubbliche
amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste ed  altri  soggetti
pubblici  e privati siano tenuti sulla base del codice fiscale, quale
elemento identificativo di ogni soggetto;
  Considerata la necessita' che le pubbliche amministrazioni centrali
e locali si avvalgano di infrastrutture  di  trasmissione  telematica
secondo  un modello atto a consentire la reciprocita' di collegamento
e  lo  scambio  di  informazioni,  sia  per  esigenze  interne   alle
amministrazioni,  che  per  quelle  dei  cittadini  e degli operatori
economici;
  Considerato  che  i  comuni  devono  consentire  l'attivazione   di
collegamenti  telematici  con  tutti  gli  organismi  che  esercitano
attivita' di prelievo contributivo e fiscale, che erogano servizi  di
pubblica  utilita',  o preposti all'informazione statistica pubblica,
al fine di permettere agli organismi  stessi  l'accesso  a  tutte  le
variazioni  che  intervengono  nelle  anagrafi comunali ed ai comuni,
l'accesso  ai  dati  informatizzati  degli   organismi,   utili   per
l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
  Ritenuto  che  i  collegamenti devono assicurare oltre allo scambio
dei dati anagrafici, anche quello dei dati relativi alle  licenze  di
esercizio;
  Considerata   l'esigenza  di  dare  attuazione  alle  attivita'  di
interscambio informativo tra amministrazioni  centrali  dello  Stato,
amministrazioni comunali ed organismi che erogano servizi di pubblica
utilita',  al  fine  di  fornire  efficienti  servizi  ai  cittadini,
riducendo contemporaneamente gli adempimenti posti a loro carico;
  Ravvisata l'opportunita' di riunire in un unico  decreto  le  norme
concernenti  i  collegamenti telematici tra comuni ed altri organismi
che esercitano attivita' di prelievo contributivo  e  fiscale  o  che
eroghino servizi di pubblica utilita';
  Sentiti  i  pareri  del  Ministro  delle finanze, dell'interno, del
lavoro e della previdenza sociale;
  Sentito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;
  Vista la delega di funzioni al Ministro per  la  funzione  pubblica
stabilita  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 13 maggio 1993;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
             Scambio dati tra comuni ed altri organismi
  1.  Per la realizzazione delle finalita' previste dal decreto-legge
15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993,  n.  63,
e'  istituito il servizio di scambio telematico di dati tra comuni ed
organismi  che  esercitano  attivita'  di  prelievo  contributivo   e
fiscale,   che  erogano  servizi  di  pubblica  utilita'  o  preposti
all'informazione statistica pubblica.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 2 del D.L.
          n. 6/1993 convertito nella legge n.  63/1993  (Disposizioni
          urgenti  per  il  recupero  degli  introiti contributivi in
          materia previdenziale):
             "6.  Le  modalita'  tecniche   per   l'attivazione   dei
          collegamenti  e  la  ripartizione delle spese connesse alla
          realizzazione  e  uso  dei  collegamenti   medesimi,   sono
          stabilite,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, sentiti i  Ministri  interessati  e
          l'Associazione nazionale comuni italiani".
             -   Il   D.P.R.   n.  784/1976  reca:  "Modificazioni  e
          integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre   1973,   n.  605,  e  successive  modificazioni,
          concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e
          al codice fiscale del contribuente".
          Nota all'art. 1:
             - Per il D.L. n. 6/1993 vedi note alla premesse.