IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, che prevede che le modalita' tecniche e la ripartizione delle spese connesse alla realizzazione di collegamenti telematici tra comuni ed organismi che esercitano attivita' di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilita' vengano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e l'Associazione nazionale comuni d'Italia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, cosi' come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti; Considerata la necessita' che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste ed altri soggetti pubblici e privati siano tenuti sulla base del codice fiscale, quale elemento identificativo di ogni soggetto; Considerata la necessita' che le pubbliche amministrazioni centrali e locali si avvalgano di infrastrutture di trasmissione telematica secondo un modello atto a consentire la reciprocita' di collegamento e lo scambio di informazioni, sia per esigenze interne alle amministrazioni, che per quelle dei cittadini e degli operatori economici; Considerato che i comuni devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attivita' di prelievo contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica utilita', o preposti all'informazione statistica pubblica, al fine di permettere agli organismi stessi l'accesso a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali ed ai comuni, l'accesso ai dati informatizzati degli organismi, utili per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali; Ritenuto che i collegamenti devono assicurare oltre allo scambio dei dati anagrafici, anche quello dei dati relativi alle licenze di esercizio; Considerata l'esigenza di dare attuazione alle attivita' di interscambio informativo tra amministrazioni centrali dello Stato, amministrazioni comunali ed organismi che erogano servizi di pubblica utilita', al fine di fornire efficienti servizi ai cittadini, riducendo contemporaneamente gli adempimenti posti a loro carico; Ravvisata l'opportunita' di riunire in un unico decreto le norme concernenti i collegamenti telematici tra comuni ed altri organismi che esercitano attivita' di prelievo contributivo e fiscale o che eroghino servizi di pubblica utilita'; Sentiti i pareri del Ministro delle finanze, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale; Sentito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia; Vista la delega di funzioni al Ministro per la funzione pubblica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. Scambio dati tra comuni ed altri organismi 1. Per la realizzazione delle finalita' previste dal decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, e' istituito il servizio di scambio telematico di dati tra comuni ed organismi che esercitano attivita' di prelievo contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica utilita' o preposti all'informazione statistica pubblica.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 2 del D.L. n. 6/1993 convertito nella legge n. 63/1993 (Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale): "6. Le modalita' tecniche per l'attivazione dei collegamenti e la ripartizione delle spese connesse alla realizzazione e uso dei collegamenti medesimi, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e l'Associazione nazionale comuni italiani". - Il D.P.R. n. 784/1976 reca: "Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale del contribuente". Nota all'art. 1: - Per il D.L. n. 6/1993 vedi note alla premesse.